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Costituzione e leggi regionali
Topic Started: 5 Feb 2006, 16:25 (6,603 Views)
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COSTITUZIONE

Preambolo modificato il 10/10/2007
Noi, rappresentanti delle Nazioni della regione ITALIA, Regione dei popoli italiani per eccellenza, ispirati da valori democratici, fautori della nostra rivoluzione, rispettosi dell'indipendenza dei singoli Stati, auspicando un'unione dei popoli di lingua italiana, abbiamo promulgato il seguente codice legislativo che ci impegnamo a rispettare:

Art.1 Il Senato della Regione Italia è un’associazione di Stati libera ed indipendente, volta ad una civile espressione dei principi di democrazia e libertà. Il Senato si pone quale aggregazione di Nazioni che vogliano esprimere le proprie volontà di comune accordo in maniera democratica e comunitaria, rispettando tuttavia la libertà di tutti gli altri Paesi appartenenti alla Regione, che possono decidere di far parte o meno del Senato Regionale, conservando ciononostante la propria indipendenza.

Art.2 Il Delegato Regionale presso la World Assembly ne è il rappresentantante e il suo portavoce presso queste e presso le altri regioni.

Articolo costituzionale modificato l' 8/8/2011
Art.3 Il Delegato viene eletto secondo il sistema internazionalmente riconosciuto degli endorsements.

Ogni nuovo Delegato, prima di entrare in carica, deve ricevere un voto di fiducia dal Senato e prestare giuramento secondo il seguente testo:

"Giuro di essere fedele a questo Senato e di osservarne lealmente la Costituzione. Giuro di servire tutti i Popoli della regione nell'interesse esclusivo dell'Italia"

Il Delegato non è legalmente in carica fino a che non è riconosciuto e non presta giuramento.

Articolo costituzionale modificato il 27/12/2006
Art.4 Il Cancelliere del Senato sarà colui che si occuperà di gestire gli aspetti tecnici interni al Senato stesso.

Articolo costituzionale modificato il 27/12/2006
Art.5 Il Senato è l'organo di controllo presso il quale il Delegato ed il Cancelliere devono rispondere durante il proprio periodo di governo.

Articolo costituzionale modificato il 27/12/2006
Art.6 Il Delegato ha:
- il diritto esclusivo di costringere il Cancelliere del Senato ad aprire anche votazioni delle quali non sia stata fatta espressa richiesta da parte di almeno tre Senatori;
- il dovere di consultare il senato riguardo alle risoluzioni WA e votare secondo le indicazioni del senato se esso esprime una maggioranza di almeno il 67% dei voti.

Art.7 La Regione Italia si impegna ad non intervenire mai riguardo alle regole interne adottate dalle varie nazioni ma a difenderne sempre l'indipendenza e l'unicità di qualsiasi stato della Regione.

Articolo costituzionale modificato il 27/03/2007
Art.8 Le votazioni si chiudono dopo 120 ore dalla loro apertura salvo diverse disposizioni di legge.

Articolo costituzionale modificato il 07/04/2007
Art.9 Se una legge al termine della votazione ottiene la maggioranza dei voti ma non raggiunge il 67% dei voti, il Delegato ha diritto di veto.Tale diritto può essere esercitato entro 72 ore dalla chiusura delle votazioni.

Articolo costituzionale modificato il 27/12/2006
Art.10 Un minimo di 3 senatori può chiedere (motivando questa richiesta) di sfiduciare il Delegato od il Cancelliere del Senato. La mozione di sfiducia dovrà ottenere il consenso del 67% dei votanti o del 51% degli aventi diritto.
Nel caso la mozione di sfiducia al Delegato passi, tutti gli Stati membri del Senato sono tenuti a ritirare la loro preferenza al Delegato Regionale.
Nel caso la mozione di sfiducia al Cancelliere passi, questi è tenuto ad aprire le procedure per l'elezione di un nuovo Cancelliere, dopodiché dovrà rassegnare le dimissioni.

Articolo costituzionale modificato il 10/3/2008
Art.11 Viene eletto Senatore ogni partecipante alle discussioni della Camera dei Senatori per non meno di 15 giorni e 15 interventi che giuri fedelta alla costituzione secondo il testo di cui all'Art.3.

Articolo costituzionale modificato il 7/3/2009
Art.12Qualora un Senatore abbandoni la Regione ITALIA, deve essere avvertito, con un ultimatum del Cancelliere del Senato, che, se non farà ritorno entro sette giorni, più uno per ogni mese di anzianità fino ad un massimo complessivo di trenta, vedrà revocato il proprio seggio nell'Assemblea.
Il Cancelliere è tenuto a segnalare in Senato l'invio del messaggio di avvertimento.

Art.13 Italia è la regione di tutti i popoli di lingua italiana. Il Senato, tramite il Delegato o ogni altro mezzo istituzionale appropriato e democraticamente eletto, ha il dovere di promuovere la regione al fine di unire tutti i popoli di lingua italiana.

Articolo costituzionale modificato il 6/04/2006
Art.14 -La Regione Italia ha la facoltà di instaurare rapporti con altre regioni mediante figure istituzionali quali il ministero degli esteri e gli ambasciatori.
-Il ministro degli esteri, previa decisione senatoriale, ha il compito di contattare le regioni con cui si vuole allacciare rapporti diplomatici ed egli parla a nome di tutta la Regione. Il ministro degli esteri è scelto dal Delegato in qualità di collaboratore.
-L'ambasciatore è quella figura che dovrà curare i rapporti con la Regione amica mediante newsletters che informino periodicamente noi e loro delle novità avvenute. Egli ha inoltre il compito di consegnare la dichiarazione di guerra, la proposta di trattati, la richiesta di aiuto ecc. La scelta dell'ambasciatore è compito del ministro degli esteri.
-Ministro e ambasciatori rendono conto del loro operato al senato e al delegato.
-Sia ministro degli esteri che ambasciatori devono essere iscritti alla WA.
-Queste cariche si intendono decadute con la caduta del delegato regionale. Il delegato può comunque dimettere i suoi collaboratori in qualunque momento.

Art.15 Ogni nazione cura la sua sezione dell'Atlante d'Italia nel rispetto delle leggi in materia.

ABROGATO LO 02/08/2007
Art.16
Il Senato nomina a tempo indeterminato lo Storico Ufficiale della Regione Italia. Lo Storico Ufficiale della Regione svolge il suo compito in osservanza delle leggi in materia e può essere sfiduciato dal Senato in qualsiasi momento.

Art. 17 La bandiera regionale dell'Italia è il tricolore italiano, verde bianco e rosso disposti a bande verticali di eguale grandezza.







Indice delle Leggi del Senato Italiano

- L. 1/2006 Norme in materia di riforma amministrativa
- L. 2/2006 Regolamento Atlante d'ITALIA
- L. 3/2006 Reintroduzione della figurta dello Storico Regionale (abrogata in data 14/06/2009)
- L. 4/2006 Istituzione dell'U.C.R. (Unità di Crisi Regionale)
- L. 5/2006 Istituzione dell'E.R.I. (Esercito Regionale Italiano)
- L. 6/2006 Istituzione della Regione Lucca (abrogata in data 21/05/2007)
- L. 7/2006 Istituzione del Consiglio di Guerra
- L. 8/2006 Regolamentazione del Cancelliere del Senato
- L. 9/2006 Dei processi e della Corte di Giustizia
-- Regolamento della Composizione della Corte di Giustizia
- L. 1/2007 Camera Caritatis del Senato
- L. 02/2007 Sigilli istituzionali della Regione ITALIA
- L. 03/2007 Procedure di Sicurezza
- L. 04/2007 Intervento e Divisioni ERI
- L. 05/2007 Convenzioni Temporali della Regione
- L. 06/2007 Sugli esperimenti nucleari
- L. 7/2007 Amministrazione fiduciaria (abrogata in data 16/2/2011)
- L. 8/2007 Immunità diplomatica
- L. 1/2008 Codice di Regolamentazione Internazionale
- L. 2/2008 Sul conflitto d'interessi
- L. 1/2009 Sull'Isola del Senato
- L. 1/2011 Sulle spese e sulle entrate del Senato
- L. 2/2011 Amministrazioni Fiduciarie
- L. 3/2011 Ambasciate
Edited by Firstaria, 24 Oct 2011, 15:27.
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Legge 1/2006 NORME IN MATERIA DI RIFORMA LEGISLATIVA
Legge varata il 27/7/2006

Art.1 Ogni Senatore che desideri proporre una nuova legge ordinaria o modifica del Testo Costituzionale è tenuto a farlo iniziando una discussione nella Camera dei Senatori, nella quale specificherà anche quali altri leggi o articoli costituzionali andranno modificati dalla nuova proposta.

Articolo modificato il 25/11/06
Art.1bis Ogni Senatore che desideri proporre una modifica o l'abrogazione di una legge ordinaria preesistente o di un Articolo Costituzionale già ufficializzato è tenuto a farlo dopo un tempo minimo di 30 giorni dall'entrata in vigore dei suddetti Articolo o legge da modificare od abrogare.

Art.1ter Ogni proposta di legge approvata deve riportare in calce la data di approvazione.

Art.2 Se successivamente all'approvazione di una modifica legislativa o nuova legge dovesse emergere un contrasto MERAMENTE formale con leggi preesistenti, il Delegato ha potere di apportare le necessarie modifiche dandone comunicazione in Senato.

Art.3 Se in seguito alla comunicazione del Delegato in Senato (rif. art. 2), uno o più senatori dovessero riscontrare eccezioni di merito sulla proposta del Delegato, tali modifiche eccezionali dovranno essere messe ai voti come proposta di legge ordinaria.

Art.4 Se dovesse essere rilevata, da uno o più Senatori o dal Delegato, l'incompatibilità tra una legge ordinaria, messa ai voti e approvata, e uno o più articoli della Costituzione, la legge è temporaneamente sospesa. Contestualmente si apre una discussione in Senato, in cui si mette ai voti la proposta di abrogazione. La maggioranza necessaria è stabilita nei 4/5 dei votanti (con arrotondamento per eccesso)
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Legge 2/2006 REGOLAMENTO ATLANTE D'ITALIA
Legge varata il 8/9/2006

Art.1: Ogni Senatore deve curare la sua sezione dell'Atlante d'Italia ed aggiungere il link alla firma.

articolo modificato il 1/12/2009
Art.2: L'Atlante è strutturato come segue:

- Forma di governo Preferita;
- Politica di endorsement;
- Lista degli endorsements concessi;
- Supporto all'attuale Delegato;
- Amministrazione Fiduciaria;
- Cariche attualmente ricoperte nella regione;
- Informazioni generali;
- Ultime notizie flash.

Art.3: Ogni Senatore deve predisporre la sua sezione ma non è in alcun modo obbligato ad aggiornarla ed ha facoltà di lasciare vuoto qualunque campo.

Art.4: Il Delegato deve inserire il link all'atlante nel World Fact Book secondo la seguente formula: "Sull' ATLANTE D'ITALIA [link], la Nuova Guida alla Regione e alla Politica di Endorsement delle singole nazioni."

articolo modificato il 1/12/2009
Art.5: Art. 5 Il Cartografo Regionale è tenuto a mantenere in ordine l'Atlante, rimuovendo le pagine inutili o appartenenti a nazioni scomparse e segnalando in senato le nazioni inadempienti agli articoli 1 e 3.
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Legge 3/2006 Abrogata in data 14/06/2009
Edited by Admin, 20 Jul 2011, 13:27.
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LEGGE 4/2006 ISTITUZIONE DELL'U.C.R. (UNITA' DI CRISI REGIONALE)
Legge varata il 24/10/2006

Articolo modificato il 06/12/2009
Art.1 - Viene istituito l’U.C.R. (Unità di Crisi Regionale).
E' istituita l'Unita di Crisi Regionale al fine di intervenire tempestivamente a tutela delle popolazioni colpite da danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da guerre. L'attività consisterà nell'assicurare alle popolazioni colpite dai suddetti eventi ogni forma di prima assistenza.

Articolo modificato il 06/12/2009
Art.2 - Composizione:
L'Unità di Crisi avrà un direttivo che si occuperà di:
- Comandare l'unità di crisi e mediare nelle crisi per concertare l'invio di aiuti.
- Gestire la logistica necessaria ad azioni di questo tipo e reperire il materiale nei singoli Stati.
- Gestire le risorse finanziare dell'unità di crisi e vigilarne sugli sprechi e sull'utilizzo.
- L'unità di crisi sarà coordinata da un qualsiasi cittadino italiano candidatosi liberamente ed eletto dal Senato.
Oltre alla squadra gestionale, l'UCR è composto da:
- Vigili del Fuoco
- Medici, Paramedici ed infermieri
- Squadre di soccorso
- Tecnici ed ingegneri
- Volontari

Articolo modificato il 06/12/2009
Articolo modificato il 26/5/2010
Art. 3 - Burocrazia
I) Alle elezioni per il ruolo di Coordinatore Capo dell'Unità di Crisi Regionale può concorrere al più un singolo rappresentante per Paese membro del Senato, selezionato internamente da ciascun governo.
II) Le elezioni devono aderire al seguente iter:
- Presentazione dei candidati (aperta per 3 giorni);
- Elezione: voto a maggioranza semplice di 3 giorni di durata (viene eletto il candidato che ha collezionato più preferenze al termine della votazione).
II bis) Nel caso in cui una sola persona concorra alla carica, la fase elettorale viene saltata perché automaticamente vinta e l'elezione per acclamazione è confermata dal Cancelliere al termine della presentazione dei candidati.
III) Il mandato del Coordinatore Capo è di 2 mesi, al termine dei quali viene avviato un nuovo procedimento elettorale.
IV) Il Paese di cittadinanza del Coordinatore Capo uscente non può candidare un proprio rappresentante alle elezioni immediatamente successive.
V) Il Coordinatore Capo può essere sfiduciato dal Senato tramite un'ordinaria votazione a maggioranza semplice (rif. Art. 6, 8 Costituzione).
VI) Il Coordinatore Capo può rassegnare al Senato le proprie dimissioni in qualsiasi momento.
VII) In caso di sfiducia o dimissioni del Coordinatore Capo, viene avviato un nuovo procedimento elettorale, durante il quale il Coordinatore Capo uscente rimane in carica fino all'individuazione di un successore.

Articolo modificato il 06/12/2009
Art. 4 – Modalità d’intervento:
Sulle azioni di soccorso:
- Affinchè l'UCR possa mobilitarsi, è obbligatorio il nulla osta da parte della nazione colpita da una delle suddette calamità. Tale nulla osta consiste nella dichiarazione dello stato di emergenza e nella richiesta di intervento da parte dell'UCR. La dichiarazione dello stato d'emergenza comporta solitamente anche lo stanziamento di fondi speciali da parte dell'UCR e gestiti sempre da quest'ultimo. Il Coordinatore renderà note le decisioni e le iniziative prese e comunicherà al Senato gli sviluppi della situazione.
Sugli affidamenti delle amministrazioni fiduciarie:
- Qualora in un territorio cessi di esistere lo Stato, esso sarà affidato in amministrazione fiduciaria dall'UCR nei modi e nei tempi previsti dalla LEGGE 2/2011

Su iniziativa del Senatore Gallerini.
Edited by Volgogrado, 22 Aug 2011, 12:38.
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LEGGE 5/2006 ISTITUZIONE DELL'E.R.I. (ESERCITO REGIONALE ITALIANO)
Legge varata il 24/10/2006. Modificata il 22/05/2008

Art. 1 - Esercito Regionale Italiano
L'Esercito Regionale Italiano ("ERI") è un'organizzazione militare sotto diretto comando del Senato, creata come strumento di risoluzione delle controversie internazionali e di mantenimento della pace, in grado di agire con interventi bellici o di polizia internazionale.
Ha anche il compito di assicurarsi che le sentenze emanate dal Senato siano rispettate dai Paesi condannati.

Art. 2 - Partecipazione
La partecipazione all'ERI è a discrezione dei singoli governi.
Ciascun Paese membro contribuisce al mantenimento dell'Esercito donando su base annua almeno il 5% del proprio budget alla difesa e fornendo almeno il 3% dei propri soldati che abbiano completato l'addestramento e che abbiano prestato servizio effettivo per almeno tre mesi. Il CPR non necessita di donazioni di risorse umane, ma dispone di un fondo monetario separato, cui ogni Paese membro contribuisce con il 2,5% della propria spesa in Ordine Pubblico.

Art. 2 bis
Viene istituita una Commissione Amministrativa composta di due rappresentanti per ogni Paese membro dell'Esercito. Tale organo ha il potere di gestire le finanze dell'ERI e del CPR, trovando a propria discrezione dei fornitori che possano assecondare le richieste dello Stato Maggiore.

Art. 3 - Comando
Il comando e la direzione dell'Esercito Regionale sono affidate ad uno Stato Maggiore. Il Capo di tale Stato Maggiore ("CSM") ha il controllo dell'ERI (rif. Art. 5), sceglie autonomamente i propri collaboratori interni e viene eletto direttamente dal Senato (rif. Art. 4).
Lo Stato Maggiore è composto da:
- un Generale (unità terrestri);
- un Ammiraglio (unità navali);
- un Generale dell'Aria (unità aeree);
- un Generale IR (intelligence);
- un Direttore del Corpo di Polizia Regionale (criminalità internazionale);
- un Capo di Stato Maggiore (comandante in capo).

Articolo modificato il 26/5/2010
Art. 4 - Burocrazia
I) Alle elezioni per il ruolo di Capo di Stato Maggiore dell'Esercito Regionale Italiano può correre al più un singolo rappresentante per Paese membro dell'ERI e del Consiglio di Guerra, selezionato internamente da ciascun governo.
II) Le elezioni devono aderire al seguente iter:
- Presentazione dei candidati (aperta per 3 giorni);
- Elezione: voto a maggioranza semplice di 3 giorni di durata (viene eletto il candidato che ha collezionato più preferenze al termine della votazione).
II bis) Nel caso in cui una sola persona concorra alla carica, la fase elettorale viene saltata perché automaticamente vinta e l'elezione per acclamazione è confermata dal Cancelliere al termine della presentazione dei candidati.
III) Il mandato del CSM è di 2 mesi, al termine dei quali viene avviato un nuovo procedimento elettorale.
IV) Il Paese di cittadinanza del CSM uscente non può candidare un proprio rappresentante alle elezioni immediatamente successive.
V) Il CSM può essere sfiduciato dal Senato tramite un'ordinaria votazione a maggioranza semplice (rif. Art. 6, 8 Costituzione).
VI) Il CSM può rassegnare al Senato le proprie dimissioni in qualsiasi momento.
VII) In caso di sfiducia o dimissioni del CSM, viene avviato un nuovo procedimento elettorale, durante il quale la carica viene ricoperta ad interim dal Coordinatore Capo dell'Unità di Crisi Regionale, fino all'individuazione di un successore.

Modificato il 19/09/09
Art. 5 - Modalità d'intervento militare
Il Comando dell'ERI, individuata una situazione che richieda l'intervento del corpo, il CSM espone le modalità di intervento e chiede l'autorizzazione, che viene messa ai voti dal Cancelliere in una votazione della durata di 24 ore. Ricevuta l'autorizzazione, l'ERI interviene secondo le modalità concesse.

Art. 5bis Durante la votazione, l'ERI mobilita tutte le forze ritenute necessarie per poter entrare in azione immediatamente al termine del voto.

Art. 5ter Il CSM dell'ERI può intervenire sul campo con azioni lampo, qualora lo ritenga necessario, anche durante la votazione stessa; il CSM in persona, in tal caso, sarà imputabile quale solo responsabile di qualsiasi conseguenza di tali azioni.

Art. 6 - Corpo di Polizia Regionale
Il Corpo di Polizia Regionale ("CPR" o "Regpol") è un'organizzazione a sé stante ma sotto il controllo dello Stato Maggiore dell'ERI. Si propone come polizia internazionale in grado di agire oltre le possibilità dei singoli corrispettivi statali, con i quali mantiene in ogni caso un atteggiamento di mutua collaborazione e mai di prevaricazione.
Fermo restando questo concetto, il Direttore è libero di coordinare l'operato della Regpol nella maniera ritenuta più opportuna.

Art. 6 bis
Il CPR si pone i seguenti obiettivi:
- la lotta attiva alla criminalità organizzata ed al terrorismo;
- il controllo del contrabbando, con particolare attenzione al trasporto illecito di esseri umani e di merci pericolose, quali armi e stupefacenti;
- coordinare e facilitare l'operato dei corpi di polizia nazionali, fornendo loro tutte le informazioni che li riguardano, raccogliendo le segnalazioni ed agevolando gli scambi fra i servizi nazionali;
- gestire raccolte informatizzate di informazioni.

Su iniziativa del Senatore Gallerini.
Edited by BoBoBorg, 26 May 2010, 22:01.
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Legge 6/2006 Abrogata in data 21/5/2007
Edited by Admin, 20 Jul 2011, 13:27.
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LEGGE 7/2006 ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI GUERRA
Legge varata l'8/12/2006

Art.1:Il Consiglio di Guerra è un organo del Senato che si occupa di:
- monitorare gli ingressi di nuove nazioni nella Regione;
- ricercare e valutare eventuali pericoli per la Regione;
- elaborare strategie di risposta a questi pericoli;
- altre vertenze che è inopportuno vengano discusse pubblicamente nell'aula del Senato.

Art.2: Il Consiglio di Guerra si riunisce nella Stanza della Guerra.

Art.3: L'accesso alla Stanza della Guerra è riservato ai membri del Consiglio di Guerra.

Art.4: Sono membri del Consiglio di Guerra i Senatori con 5 mesi di anzianità e 150 interventi all'attivo.

Art.5: Un consigliere può essere espulso dal consiglio di guerra solo in caso di votazione pubblica e motivata pubblicamente degli altri consiglieri.

Art.6: Il Consiglio di Guerra deve comunicare le proprie delibere, le proprie posizioni ed i propri consigli al Senato tramite un proprio portavoce almeno una volta al mese. I comunicati devono essere un sunto delle decisioni e devono tener conto delle notizie "sensibili". In aggiunta devono essere concordati prima della loro pubblicazione dal Consiglio.

Art.7: Le votazioni all'interno del Consiglio di Guerra sono palesi ed avvengono nella Stanza della Guerra. Le votazioni chiudono 36 ore dopo il loro inizio. Nel caso tutti i consiglieri abbiano esercitato il loro diritto di voto prima della chiusura naturale della votazione, essa viene chiusa.

Art.8: Le decisioni del consiglio sono prese a maggioranza semplice salvo nei casi stabiliti dagli articoli successivi.

Art.9 :L'espulsione di una nazione dalla regione viene decretata con almeno il 67% di voti favorevoli.

Art.10: Il 100%-1 dei voti è necessario per l'espulsione di un consigliere dal consiglio di guerra e per la chiusura dell'accesso alla regione.

Presentata dal Senatore Boris su iniziativa del Senatore loved
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LEGGE 8/2006 REGOLAMENTAZIONE DEL CANCELLIERE DEL SENATO
Legge varata il 27/12/2006

Articolo modificato lo 02/08/2007
Art.1 Funzioni del Cancelliere
Il Cancelliere del Senato sarà colui che si occuperà di gestire gli aspetti tecnici interni al Senato stesso e più propriamente di:
a) Aprire e chiudere le votazioni, incluse quelle sulle risoluzioni WA, qualora almeno tre Senatori ne richiedessero l’apertura o secondo quanto prescritto dall’Art. 6 della Costituzione, assicurandone il corretto svolgimento.
b) Apportare le modifiche alla Costituzione ed alle leggi regionali rese necessarie degli esiti delle votazioni.
c) Modificare ed aggiornare l'elenco delle cariche.
d) Comunicare tempestivamente al Delegato Regionale gli esiti delle votazioni per le risoluzioni WA, affinché quest’ultimo possa effettivamente votare in sede alla World Assembly secondo quanto deciso dal Senato e quanto prescritto dall’Art. 6 della Costituzione. Il cancelliere aprirà le votazioni sulle risoluzioni WA entro le 24 ore dalla loro pubblicazione su NS, le chiuderà e ne comunicherà i risultati al Delegato entro le 24 ore dalla scadenza.
Se il cancelliere non ha ancora comunicato il risultato della votazione al delegato nei termini sopra descritti, costui potrà votare (come previsto dall'Articolo 6 della Costituzione) e dichiarare chiusa la votazione.
e)Il Cancelliere è autorizzato ad assegnarsi arbitrariamente un traduttore quale unico assistente.
f) Il cancelliere del Senato svolge la funzione di coamministratore del Senato.
g) Il cancelliere sarà anche il portavoce del Consiglio di Guerra qualora ne facesse parte di diritto.

Articolo modificato il 02/03/2008
Articolo modificato il 26/05/2010
Articolo modificato il 3/11/2011
Art. 2 - Burocrazia
I) Ciascun Senatore gode del diritto di concorrere liberamente alla carica di Cancelliere del Senato d'ITALIA.
II) Le elezioni devono aderire al seguente iter:
- Presentazione dei candidati (aperta per 3 giorni);
- Elezione: voto a maggioranza semplice di 3 giorni di durata (viene eletto il candidato che ha collezionato più preferenze al termine della votazione).
I bis) Nel caso in cui una sola persona concorra alla carica, la fase elettorale viene saltata perché automaticamente vinta e l'elezione per acclamazione è confermata dal Cancelliere uscente, al termine della presentazione dei candidati.
III) Il mandato del Cancelliere è di 2 mesi, al termine dei quali viene avviato un nuovo procedimento elettorale.
IV) Il Cancelliere può rassegnare al Senato le proprie dimissioni in qualsiasi momento.
V) In caso di dimissioni del Cancelliere, viene avviato un nuovo procedimento elettorale, durante il quale il Cancelliere uscente rimane in carica fino all'individuazione di un successore.
IV) Il Cancelliere può essere sfiduciato dal Senato tramite un'ordinaria votazione a maggioranza semplice (rif. Artt. 6, 8 Costituzione).
VI) In caso di sfiducia del Cancelliere, la carica decade immediatamente ed è il Delegato Regionale a dover aprire al più presto un nuovo procedimento elettorale, supplendo alle funzioni di cancelleria per la durata del periodo di interim.

Articolo modificato il 3/11/2011

Art.3 Provvedimenti in caso di assenza
In caso di assenza del Cancelliere, (latitanza per almeno 72 ore) le sue funzioni potranno essere affidate al Delegato Regionale, per un periodo non superiore alle due settimane. Se, dopo tale lasso di tempo, il Cancelliere non fosse ancora disponibile, si dovranno tenere nuove elezioni, secondo il procedimento ordinario.



Presentata dal Senatore Boris su iniziativa del Senatore Ossimoro
Edited by Onalim, 3 Nov 2011, 21:00.
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LEGGE 9/2006 DEI PROCESSI E DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
Legge varata il 29/12/2006

Art .1. Quando venga ravvisata una violazione delle leggi regionali qualunque Senatore può denunciare uno o piu` altri senatori o governi al Senato presentando ivi stesso un atto di accusa formale.

Art.2. La parte querelante sara responsabile di sostenere le ragioni dell'atto di accusa (personalmente o coadiuvato da altri)

Art.3 L'accusato o gli accusati potranno difendersi da soli o coadiuvati da persone di loro fiducia.

Articolo variato il 13/02/2008
Art.4 Il Cancelliere formerà una Corte di Giustizia che giudicherà le ragioni delle parti.

Articolo variato il 22/01/2009
Art.5 La Corte di Giustizia e` formata da 4 Senatori estratti volta per volta tra i membri del Senato. Ove non fosse possibile raggiungere il numero stabilito, in accordo agli articoli 6, 7 della legge 9/2006 e 2, 8 della Regolamentazione della Composizione della Corte di Giustizia, si considererà valida l'unica composizione rimasta.

Articolo variato il 7/04/2007
Art.6 La lista dei Senatori deve essere presentata a cura del querelante contestualmente all'atto di accusa. Essa deve comprendere tutti i membri del Senato con formale diritto di voto ordinati in base al nome. Un Senatore che acquisisca il diritto di voto dopo la presentazione dell'atto formale ne e` escluso. Sono esclusi gli accusanti e gli imputati del procedimento. Gli altri Senatori hanno il dovere e il diritto di verficare la veridicita` della lista.

Articolo variato il 13/02/2008
Art.7 Non prima di 24 ore e non oltre 48 ore verra` effettuata l'estrazione dei quattro membri della Corte. Le norme devono essere eque e trasparenti e saranno descritte da un regolamento. L'accusa e le difesa hanno diritto a ricusare un giurato entro 24 ore dalla presentazione della corte. Ciascuno dei due contendenti può far valere il proprio diritto nei confronti di un solo giurato che sarà sostituito dal successivo in ordine di estrazione. Superate le 24 ore la lista è definitiva.

Art.8 Appena formata, la Corte aprira` e condurra` il dibattimento. Il dibattimento deve dare la possibilita` a ogni parte in causa di esprimere le proprie ragioni. Possono intervenire nel dibattimento: I membri della Corte, le parti in causa e ogni persona che verra` ritenuta utile dalla Corte o dalle parti.

Art.9 E' un dovere morale di ogni Senatore aiutare la causa della giustizia.

Art.10 E' un diritto non rispondere o astenersi da una votazione, e` un delitto dichiarare il falso, ostacolare la giustizia, manipolare o falsificare prove e evidenze.

Art.11 Il querelante o i suoi collaboratori non possono essere perseguiti per quanto fatto nell'esercizio delle loro funzioni se non per i casi di cui al precedente articolo.

Articolo variato il 13/02/2008
Art.12 La Corte chiudera` il dibattimento entro 7 giorni dall'apertura, se ciò non accadrà, sarà chiusa d'ufficio dal cancelliere. Da quel momento avrà 48 ore di tempo per emettere la sentenza e le motivazioni che hanno portato ad essa.

Art.13 La Corte nel condurre il dibattimento e nell'emettere la sentenza deve attenersi alle leggi vigenti riferendosi anche alle precedenti sentenze.

Art.14 La Corte decide a maggioranza. In caso di parità il verdetto è di assoluzione.

Art.15 Le sentenze della Corte sono pubbliche.Tuttavia è proibita la lettura delle discussioni dei giurati da parte di terzi e la fuga di notizie da parte dei giurati verso terzi fino all'emissione della sentenza.

Art.16 Le pene hanno effetto immediato dalla pubblicazione della sentenza.

Art.17 Sia l'accusa che la difesa possono ricorrere contro la sentenza.

Art.18 Il ricorso avviene sottoponendo la sentenza al voto senatoriale. Essa sarà sovvertita soltanto se almeno il 75% dei votanti o il 67% degli aventi diritto voterà contro la sentenza. In tal caso il processo verrà ripetuto con una nuova Corte.

Art.19 Durante il ricorso la sentenza resta in vigore

Articolo variato il 13/02/2008
Art.20 In caso di violazioni delle leggi da parte di un senatore o nell'ambito della World Assembly le pene devono colpire il senatore o i diritti della nazione nelle istituzioni senatoriali, esempio di pene possibili sono: sospensione/esclusione temporanea del diritto di voto e delle cariche regionali, sospensione temporanea dal Senato, esclusione perpetua del rappresentante della nazione, e, in casi eccezionali, il ban dalla regione.

Articolo variato il 13/02/2008
Art.21 In caso di violazioni delle leggi da parte di un governo le pene devono colpire la nazione dal punto di vista commerciale e/o militare, sanzioni possibili sono: ammenda, sanzioni commerciali, embargo, restrizioni militari, dichiarazione di guerra da parte del Senato.

Articolo varato il 27/01/2009
Art.22 Un reato è da considerarsi caduto in prescrizione dopo 1A.I. dalla sua consumazione. Tale norma non è valida per il reato di Alto Tradimento.


Presentata dal Senatore Boris su proposta del fu Senatore Valdes Door
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Regolamente della Composizione della Corte di Giustizia
Legge varata il 29/12/2006


Estrazione della Corte

Art.1. Data la lista di Senatori di cui all' articolo 6 della parte prima si procede alla designazione del primo Senatore.

Art.2 Vengono esclusi dalla lista i Senatori che non siano stati presenti in senato nelle 48 ore precedenti.

Art.3 La lista si considera numerata a partire dal numero zero, e ordinata per nome.

Art .4 Si considera la posizione della Nazione di riferimento dell'imputato nella graduatoria di Nation States Mondiale. Viene considerato la prima graduatoria utile successiva alla presentazione dell'atto di accusa. (Viene pertanto esclusa la graduatoria pubblicata al momento esatto della presentazione)

Art.5 Nel caso di piu` imputati si considera la prima nazione in ordine alfabetico.

Art.6 Si effettua il modulo artimetico della "posizione dell'imputato" sul "numero di senatori presenti nella lista". (Si veda l'allegato esplicativo in seguito)

Art.7 Il risultato del modulo aritmetico designa il primo Senatore candidato della Corte. Le successive posizioni determinano gli altri candidati della Corte. In caso si arrivi oltre all'ultima posizione si rinizia dalla cima della lista.

Art.8 La graduatoria e` resa immediatamente pubblica. Vengono nominati i primi 4 Senatori disponibili allo scadere delle 24 ore.

--------------------------------------------------
ALLEGATO ESPLICATIVO

Esempio:
- abbiamo una lista di 8 senatori.
- si numera la lista a partire da zero fino a 7.

0) SENATORE_A
1) SENATORE_B
2) SENATORE_C
3) SENATORE_D
4) SENATORE_E
5) SENATORE_F
6) SENATORE_G
7) SENATORE_H

- l'imputato il giorno dopo (o comunque non appena la lista e` chiusa) e` sulle classifiche mondiali alla posizione 58717

- si fa "58717 modulo 8"
*) sulla calcolatrice di windows (in modalita` avanzata) e` il tasto MOD
*) a mano si fa:
58717 / 8 = 7339 con resto di 5
ossia
58717 / 8 = 7339.625
7339 * 8 = 58712
58717 - 58712 = 5
.. nota, qualsiasi calcolatrice (scientifica) fa questa operazione
- i 4 senatori scelti quindi sono
5) SENATORE_F
6) SENATORE_G
7) SENATORE_H (si rinizia da capo)
0) SENATORE_A
ecc...
--------------------------------------------------

Presentato dal fu Senatore Valdes Door
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LEGGE 1/2007 CAMERA CARITATIS DEL SENATO
Legge varata il 19/2/2007

Art.1 Si istituisce una sezione del Senato ad accesso limitato, denominata Camera Caritatis del Senato.
L'accesso alla Camera Caritatis del Senato è riservato ai Senatori della Regione Italia.

Art.2 La Camera Caritatis del Senato è funzionale ai seguenti scopi:
- permettere la divulgazione, nei modi regolamentati dall’Art.6 della legge 7/2006, dei contenuti delle discussioni della Stanza di Guerra.
- allestire le votazioni, regolamentate dall’Art. 5 della legge 5/2006, riguardo ai piani di Difesa proposti dal Capo di Stato Maggiore dell’ERI.
- permettere lo svolgimento di particolari discussioni concernenti la sicurezza della Regione, nate nella Camera dei Senatori.

Art.3 Ogni Senatore è tenuto a mantenere il più assoluto riserbo sulle discussioni della Camera Caritatis del Senato.

Art.4 L’ingresso alla Camera Caritatis del Senato è regolamentato tramite diritti di accesso da assegnare ai Senatori.

Art.5 La gestione dei diritti d'accesso è a cura degli Amministratori del Senato.

Art.6 E’ autorizzato ad aprire un Topic nella Camera Caritatis del Senato:
- Il portavoce del Consiglio di Guerra.
- il Delegato Regionale
- Ogni Senatore che, appoggiato da altri 3 senatori, ne fa esplicita richiesta nel thread della Camera dei Senatori che intende trasferire nella Camera Caritatis del Senato.
E’ invece consentito a chiunque rispondere ai Topic esistenti.

Art.7 L'espulsione di una nazione dalla Camera Caritatis del Senato viene decretata con almeno il 67% di voti favorevoli, a seguito di acclarata violazione del presente regolamento.

Presentata dal Senatore ImperatoreMaistanco
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LEGGE 02/2007 - SIGILLI ISTITUZIONALI DELLA REGIONE ITALIA
Legge Varata il 16/04/2007

Art.1 - Ogni Senatore che riveste una Carica Istituzionale (vedi Appendice B) ha il dovere di inserire nella propria firma il Sigillo corrispondente (vedi Appendice A).

Art.2 - I Sigilli dovranno avere la dimensione di 100*100 pixel e saranno le uniche immagini ammesse nella firma (vedi appendice D).

Art.3 - Al termine della durata della carica, ogni Senatore ha il dovere di cancellare il sigillo dalla propria firma.

Art.4 - I Sigilli per gli organismi della Regione (vedi Appendice C) dovranno essere utilizzati nelle rispettive comunicazioni ufficiali.

Appendice A - immagini dei sigilli ufficiali
Posted Image Posted Image
Posted Image Posted Image
Posted ImagePosted Image
Posted ImagePosted Image
Posted Image

Appendice B - Cariche Istituzionali
Delegato Regionale
Capo di Stato Maggiore dell'ERI
Coordinatore dell'UCR
Ministro degli Esteri
Ambasciatore della Regione
Cancelliere del Senato
Cartografo e Coordinatore dell'istituto Geografico Regionale

Appendice C - Organismi della Regione Italia
Cancellerie del Senato
Stanza di Guerra
Agenzia Spaziale Regionale Italiana

Appendice D - Codice da inserire nella firma:
Delegato Regionale:
Code:
 
[url=http://img380.imageshack.us/img380/9105/delegatofx8.gif][IMG]http://img84.imageshack.us/img84/2593/delegatosmall2nr7.gif[/IMG][/url]


ERI:
Code:
 
[url=http://img380.imageshack.us/img380/3201/erioh8.gif][IMG]http://img211.imageshack.us/img211/3002/erismall2lv0.gif[/IMG][/url]


UCR:
Code:
 
[url=http://img172.imageshack.us/img172/6700/ucrhf5.gif][IMG]http://img87.imageshack.us/img87/4058/ucrsmall2yp7.gif[/IMG][/url]


Istituto Geografico Regionale:
Code:
 
[url=http://img88.imageshack.us/img88/2373/istgeofv7.gif][IMG]http://img84.imageshack.us/img84/1316/istgeosmall2qs5.gif[/IMG][/url]


Cancelleria del Senato:
Code:
 
[url=http://img380.imageshack.us/img380/8361/canczo6.gif][IMG]http://img84.imageshack.us/img84/9890/cancsmall2up8.gif[/IMG][/url]


Ministero degli Esteri:
Code:
 
[url=http://img66.imageshack.us/img66/5945/minestvf7.gif][IMG]http://img112.imageshack.us/img112/8166/minestsmall2gl8.gif[/IMG][/url]


Stanza di Guerra:
Code:
 
[url=http://img211.imageshack.us/img211/7365/stanzaguerraqi2.gif ][IMG]http://img519.imageshack.us/img519/8488/stanzaguerrasmall2pg2.gif[/IMG][/url]


Ambasciatore della Regione:
Code:
 
[url=http://img66.imageshack.us/img66/5296/ambabn9.gif.][IMG]http://img87.imageshack.us/img87/8769/ambasmall2gifbf7.gif[/IMG][/url]


ASRI:
Code:
 
[url=http://img66.imageshack.us/img66/2619/asrilr0.gif][IMG]http://img410.imageshack.us/img410/3420/asrismall2cx5.gif[/IMG][/url]


Presentata dal Senatore ImperatoreMaistanco
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Legge 03/2007 - Procedure di Sicurezza
Legge varata il 21 Aprile 2007

Art.1 Si definisce Stato di emergenza uno stato di pericolo per l'autonomia della Regione. Tale pericolo puo essere conclamato o presunto.

Art.2 Ogni Senatore che intravede una situazione di pericolo è tenuto a riportarlo in Camera caritatis postando nell'apposito Topic. Se il pericolo è condiviso da almeno 3 senatori deve essere richiesto lo stato di emergenza

Art.3 Lo stato di emergenza viene dichiarato mediante votazione in senato a maggioranza semplice. La durata della votazione è di 24h. In caso di pericolo conclamato il Delegato Regionale, il Capo di Stato Maggiore dell'ERI od il Cancelliere hanno la facoltà di decretare lo stato di Emergenza direttamente senza attendere la segnalazione in camera Caritatis e la conseguante consultazione in Senato.

Art.4 In caso di dichiarazione dello stato di Emergenza, il Delegato ha il dovere di avvertire tempestivamente le delegazioni delle regioni presso cui si hanno trattati di alleanza per richiedere protezione. in caso di assenza del Delegato la responsabilità passa nell'ordine a:
Ministro degli affari esteri, Ambasciatore presso la regione, Capo di Stato Maggiore dell'ERI ,Cancelliere del Senato.

Art.5 Il delegato ha facoltà di intraprendere le seguenti azioni in caso di dichiarazione dello stato di Emergenza:
- Bloccare con password la Regione
- Espellere gli eventuali invasori dalla Regione

Art.6 Il Delegato, il Capo di Stato Maggiore dell'ERI od il Cancelliere che dichiarino lo stato di Emergenza senza la consultazione del Senato sono sottoposti d'ufficio a mozione di sfiducia nel momento in cui lo stato di emergenza sia cessato.

Art.7 La cessazione dello stato di Emergenza va votato dal Senato a maggioranza semplice previa richiesta del Delegato, del Capo di Stato Maggiore dell'ERI, del Cancelliere o di tre Senatori. La votazione ha durata come da termini costituzionali.

Art.8 Si istituisce una lista di sicurezza per in monitoraggio degli ingressi in Regione. Il Delegato Regionale si impegna ad inviare un telegramma di benvenuto (vedi Appendice A) ad ogni Nazione che entra nella Regione Italia per la prima volta.

Articolo modificato il 4/3/2008
Art.9 Il Delegato Pubblica i nomi delle Nazioni che hanno risposto in Italiano nell’apposito Topic in Camera Caritatis unitamente alle risposte fornite dalle varie Nazioni. Appena pubblicata la risposta, la Nazione entrante, verrà riconosciuta come "sicura" e inserita nella lista. A questo punto potrà essere endorsata liberamente. E' facoltà di ogni Senatore, se appoggiato da almeno un altro, proporre la verifica/indagine sulla Nazione in oggetto da parte del Senato richiedendo una votazione ufficiale.
Tale lista è detta lista di Sicurezza. La lista di Sicurezza sarà tenuta aggiornata dal Cancelliere del Senato .

Art.10 I senatori della Regione fanno parte, di diritto, della lista di sicurezza.

Articolo approvato il 4/3/2008
Art.11 Ogni Senatore si impegna a dare i propri Endorsement alle Nazioni desiderate purché appartenenti alla lista di sicurezza. Il Delegato è escluso da questo obbligo.

Articolo approvato il 4/3/2008
Art.12 Ogni Senatore si impegna a ritirare il proprio Endorsement alle Nazioni che:
- superino il 50% degli endorsement del Delegato, se non rappresentate in Senato da un Senatore.
- superino l’80% degli endorsement del Delegato, se appartenenti al gruppo dei Senatori e sia stato dichiarato lo stato di emergenza
il Delegato è escluso da questo obbligo.

Articolo approvato il 4/3/2008
Art.13 Nel caso non si sia Iscritti alla WA con la propria Nazione principale è necessario creare un puppet iscritto alle NU.

Articolo approvato il 4/3/2008
Art.14 In caso venga dichiarato lo stato di Emergenza occorre compiere le seguenti azioni entro 24 ore:
a) Dare l’endorsement al Delegato e a tutti i senatori;
b) Revocare Immediatamente l’endorsement a tutte le nazioni esterne al Senato ancorché iscritte alla lista di Sicurezza. il Delegato è escluso da questo obbligo.
Attenzione: in caso di emergenza è cruciale agire immediatamente

Articolo approvato il 4/3/2008
Art.15 Tutti i Senatori hanno il diritto/dovere di segnalare ogni trasgressione segnalandola al trasgressore in maniera dettagliata e tramite PM ed, in caso di continuità del reato, muovendo regolare denuncia. I trasgressori verranno giudicati secondo la legge vigente.

Appendice A – Telegramma da inviare alle Nazioni nuove entrate in Italia.
Buongiorno,
in qualità di Delegato Regionale, vi do il benvenuto nella Regione Italia, la più grande Regione di lingua Italiana di NationStates. La nostra Regione si prefigge di essere il punto di riferimento delle Nazioni di lingua Italiana e si fregia di avere un Senato molto attivo ( http://s15.zetaboards.com/NSITALIA/index/ ) ed una mappa regionale tra le più belle di NationStates ( http://mappansitalia.altervista.org/ ).
La prego di rispondere a questo telegramma fornendo una presentazione della sua Nazione e la invito a partecipare alle sedute del Senato Regionale.

Saluti,
Il Delegato presso le WA della Regione Italia.



Proposta dal Senatore Imperatore Maistanco
Edited by Alluria Excel, 11 Dec 2011, 17:06.
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LEGGE 04/2007 – Intervento e Divisioni ERI
Legge varata il 22 Maggio 2007

Preambolo - La Regione ITALIA, forte di una storia di alti valori di democrazia e libertà, nasce come un’aggregazione pacifica di popoli accomunati da lingua, cultura e tradizioni. L’istituzione dell’ERI non vuole rendere l’ITALIA un regime militare, ma assicurarne l’indipendenza e la protezione da raid nemici. L’Esercito Regionale non è da intendersi come strumento di conquista, ma di difesa, sia essa da effettuarsi con tattiche statiche o di contrattacco.

Art. 1 Si definisce Divisione dell’ERI” uno StatoNazione iscritto alla World Assembly e con possibilità di espressione del diritto di voto.

Art. 2 Si definisce “Intervento” una situazione di movimento e/o endorsing coordinato dei Soldati sotto ordine dello Stato Maggiore dell’ERI. Tale situazione può presentarsi tanto in ITALIA quanto in altre Regioni, ma sempre solo se, e soltanto se, la sicurezza dell'ITALIA è in pericolo.

Articolo aggiunto il 18/10/2009
Art. 2.1 Non è possibile ritirare o richiedere la propria partecipazione all'ERI durante un intervento del sudetto corpo, in situazione di emergenza e nei momenti in cui manchi un CSM pronto ad accoglierla.

Art. 3 Ciascun Senatore è caldamente invitato, ma non obbligato, a mettere a completa disposizione dell’ERI e del Senato una Divisione, sia essa il proprio StatoNazione principale od uno secondario.

Articolo modificato lo 02/08/2007
Art. 3.1Qualora un Senatore sapesse di doversi assentare per un periodo di tempo superiore alle 72 ore è tenuto a comunicarlo allo Stato Maggiore solo nel caso in cui fosse proclamato lo Stato di Emergenza.

Art. 4 Le Divisioni dell’ERI devono sottostare al potere assoluto dello Stato Maggiore di turno; durante Interventi e Stati di emergenza, lo Stato Maggiore potrà impartire ordini strordinari alle Divisioni e queste saranno vincolate ad eseguirli anche infrangendo, se necessario, eventuali Trattati Regionali.

Art. 4.1 Gli ordini strordinari dello Stato Maggiore potranno riguardare soltanto questioni attinenti alla sicurezza regionale.

Art. 5 Durante tutta la durata di un Intervento saranno sospese le votazioni per il cambio dei vertici dello Stato Maggiore.

Art. 5.1 Qualora uno Stato Maggiore decidesse di rassegnare le dimissioni durante un Intervento, il Cancelliere del Senato dovrà nominare arbitrariamente uno Stato Maggiore provvisorio che ne faccia le veci fintantoché non ne sia eletto uno nuovo secondo le modalità dell’Art. 4.2 Legge 5/2006.

Art. 6 Un intervento programmato (quale un’invasione preventiva) dovrà riscuotere il consenso del Senato prima di avere atto (secondo quanto prescritto dall’Art. 5 Legge 5/2006).

Art. 7 Durante uno Stato di Emergenza lo Stato Maggiore può dare ordini ai Soldati senza necessità di consultare il Senato. E’ comunque tenuto a rendere edotti dei propri piani la Stanza di Guerra ed il Delegato Regionale.

Art. 8 Lo Stato Maggiore è tenuto a creare ed aggiornare una lista, disponibile per la consultazione solo in Stanza di Guerra, con l'elenco e lo stato operativo di tutte le Divisioni.

Proposta dal Senatore Ulinia
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[M] The Republic of Gallerini
Senatore
[ *  *  * ]
LEGGE 05/2007 - Convenzioni Temporali della Regione
varata il 30 Maggio 2007

Art.1 Introduzione
Vista la necessità di sviluppo delle attività socio-economiche nella Regione, verranno unificati tutti gli standard di misurazione del tempo dei singoli Stati. Detto standard verrà chiamato "Convenzioni Temporali" che istituirà l'"anno italiano" e il "mese italiano".

Art.2 Validità delle convenzioni
Tutte le convenzioni presenti dovranno essere considerate dalle Nazioni italiane come "internazionali", ovvero da utilizzare in tutti quei casi che riguardano la Regione tutta o parte delle Nazioni appartenenti ad essa. Ogni Nazione è libera di possedere un proprio sistema di convenzioni all'interno dei propri confini.

Art.3 Misura del Tempo
Il passare del tempo verrà scandito da Mesi Italiani ed Anni Italiani. Un Mese Italiano corrisponde a una settimana "reale". L'Anno Italiano è formato da 12 Mesi Italiani (12 settimane "reali").

Art.3-1 Abbreviazioni
Viene definito con la sigla "M.i." il Mese Italiano, e con "A.i." l'Anno Italiano. La numerazione sarà eseguita con l'utilizzo della numerazione romana.

Art.3-2 Inizio delle misurazioni
L'inizio delle misurazioni secondo questi canoni, corrisponde alla data della creazione del Senato Regionale (1 gennaio 2006). Tale data rappresenta l'inizio del I M.i. e del I A.i.
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Alluria Excel
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[ *  *  * ]
LEGGE 06/2007 - Sugli esperimenti nucleari
varata il 5 ottobre 2007

Art. 1 Si riconosce il diritto di ogni Paese allo sviluppo di propri armamenti di tipo ballistico-nucleare.

Art. 2 Ogni Paese può eseguire i necessari test atomici solo all'interno dei propri territori nazionali o nei territori di un altro Paese solo se precedentemente autorizzato.

Art. 2.1 Questo implica che sono vietati test atomici anche in territori abbandonati o non assegnati e in territori internazionali.

Art. 3 Il compiere simili esperimenti in una nazione che non abbia dato il proprio permesso viene automaticamente considerato come una dichiarazione di guerra.

Art. 4 I test non possono mai essere eseguiti in atmosfera né in ambiente sottomarino.

Su iniziativa del Senatore Daniel Mercury
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Alluria Excel
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LEGGE 07/2007 Abrogata in data 16/2/2011
Edited by Admin, 20 Jul 2011, 13:29.
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gioby
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LEGGE 8/2007 - Immunità diplomatica
Varata l'08/11/07

Art. 1 Si definisce "ambasciatore" quel funzionario statale o regionale impiegato in rappresentanza diplomatica all'estero, sia essa stabile (ambasciata o consolato), temporanea o straordinaria, mirata ad un rapporto fra governi o con organizzazioni.

Art. 2 Si definisce "immunità diplomatica" il particolare status politico di cui godono gli ambasciatori. Tale status comporta l’immunità dei diplomati a qualsiasi indagine e condanna civile o penale da parte delle forze dell'ordine del Paese ospite, nonché l'esenzione dal pagamento delle tasse allo stesso.

Art. 2 bis L'immunità diplomatica può essere di tipo "personale" o "funzionale":
- L’immunità funzionale riguarda tutti gli atti svolti dall’organo diplomatico nell’esercizio delle sue funzioni: in questi atti, il diplomatico agisce come organo del suo Stato e la responsabilità delle azioni che compie ricade sul suo Paese. L'immunità funzionale rimane valida nel tempo, ovvero non cessa di esistere anche dopo il ritiro dell'ambasciatore dal proprio incarico.
- L’immunità personale riguarda ogni atto compiuto dall’organo diplomatico nell'ambito personale e privato. Tale immunità è valida per tutto il periodo di durata della missione diplomatica, anche retroattivamente, ma cessa d'esistere al ritiro dell'ambasciatore dal proprio incarico, che a quel punto diventa imputabile di ogni crimine commesso privatamente.

Art. 3 Per consuetudine l’immunità diplomatica è riconosciuta agli ambasciatori ed ai membri delle loro famiglie, ai capi di Stato e di governo e ai Ministri degli Esteri nelle loro visite ufficiali in territorio straniero.

Proposta dal senatore Gioby.
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Imperatore Maistanco
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Senatore della Regione Italia
[ *  *  * ]
LEGGE 01/2008 - Codice di Regolamentazione Internazionale
Varata il 31/03/2008

PARTE PRIMA – Sovranità nazionale

Art. 1 Ciascun Paese divenuto a tutti gli effetti membro del Senato d’ITALIA è da esso e da tutti i suoi membri riconosciuto come indipendente e soggetto al Codice di Regolamentazione Internazionale in ogni sua parte.

Art. 1 bis Ogni cambio di governo di un Paese riconosciuto dal Senato è considerato legittimo. Tuttavia, riscontrata una situazione anomala, su richiesta di almeno tre Senatori può essere indetta una votazione straordinaria sul riconoscimento del nuovo esecutivo, al cui esito si devono attenere tutti i Paesi membri.


Articolo modificato il 13/12/2009
Articolo modificato il 3/11/2011
Art. 2 Ciascun Paese membro esercità sovranità e diritto su:
- Il territorio del proprio lotto assegnato, a cui ci si riferisce con "territorio nazionale";
- Il braccio di mare che si estende fino a 24nmi (44,448km) dalla linea di base delle proprie coste, se presenti, a cui ci si riferisce con "acque territoriali";
- Lo spazio aereo sovrastante territorio nazionale ed acque territoriali, fino all'altitudine di 100 km s.l.m., a cui ci si riferisce con "spazio aereo territoriale";
- Imbarcazioni ed aeromobili civili battenti bandiera nazionale al di fuori delle acque territoriali di qualsiasi Paese;
- Imbarcazioni ed aeromobili militari battenti bandiera nazionale in qualsiasi luogo della Regione.

Articolo aggiunto il 13/12/2009
Art. 2 bis In caso di incertezze sull'appartenenza di un braccio di mare ad uno Stato o ad un altro, i contendenti sono liberi di accordarsi come preferiscono.

Articolo aggiunto il 13/12/2009
Art. 2 ter Si definisce "Zona Economica Esclusiva" o "ZEE" quel braccio di mare che si estende fino a 200nmi (370,400km) dalle coste di uno Stato rivierasco. All'interno della ZEE, il governo locale ha diritti sovrani per la gestione delle risorse naturali e giurisdizione in materia di installazione ed uso di strutture artificiali o fisse, ricerca scientifica, protezione e conservazione dell'ambiente marino.

Art. 3 Nel territorio di sovranità, sono in vigore tutte le leggi emanate dal governo locale e rientranti nei termini di Costituzione e Leggi Regionali.


PARTE SECONDA – Diritto internazionale

Art. 4 Ciascun Paese membro è tenuto a rispettare la sovranità nazionale di tutti gli altri Paesi membri , fermi restando gli Art. 5 e 5 bis.

Art. 5 Ciascun Paese membro esercita la massima libertà decisionale in ambito di politica estera, nei limiti della Costituzione e delle Leggi italiane.

Art. 5 bis “Ius cogens” . Tale libertà può essere esercitata in contrasto con quella altrui solo tramite:
- Gestione dei rapporti diplomatici (nel rispetto dell’Art. 1 bis), a. e. il ritiro delle ambasciate;
- Concessione, limitazioni o ritiro delle autorizzazioni al transito internazionale sul proprio territorio;
- Imposizione di sanzioni o tasse sul passaggio doganale in entrata/uscita;
- Blocco del passaggio doganale in entrata/uscita;
- Intrapresa di operazioni belliche (regolamentate dalla Parte Terza).


PARTE TERZA – Diritto bellico

Art. 6 Si riconosce il diritto di ciascun Paese membro a muovere guerra verso un altro Paese membro.

Articolo approvato il 22/04/2008
Art. 7 Ogni conflitto, tuttavia, per essere lecito, necessita di un casus belli ragionevole, ovvero:
- Aperta, pesante e reiterata offesa verso un altro Paese, il suo popolo o la sua cultura da parte delle massime autorità del Paese in questione senza che dallo stesso siano stati presi provvedimenti punitivi nei confronti dei responsabili;
- Pesante abuso nei confronti di uno o più cittadini da parte di un governo a loro straniero;
- Pesante abuso di proprietà privata di possesso estero;
- Applicazione di embargo;
- Intrapresa di operazioni belliche (guerra di risposta o difensiva);
- Governo disconosciuto dal Senato ma senza l’approvazione di un intervento ERI mirato al ristabilimento dell’ordine.

Articolo approvato il 22/04/2008
Art. 7 bis Qualsiasi governo che dichiarasse guerra senza un appropriato casus belli verrebbe attaccato immediatamente dall’Esercito Regionale Italiano.

Art. 8 Durante il corso del conflitto, ciascuna delle parti in causa deve attenersi ad un comportamento leale ed onesto nei confronti del nemico. E’ proibito violare la bandiera bianca, l’UCR, la WA, l’ERI, i rappresentanti del Senato ed i diplomatici. Non è consentito camuffare le proprie forze armate perché sembrino appartenenti ad un altro Stato.

Art. 9 Tutti i prigionieri di guerra hanno diritto ad un trattamento equo ed in nessun caso possono essere sottoposti a tortura, mutilazioni o condizioni di vita inumane. I soldati catturati sono tenuti a rivelare nome, cognome, nazionalità e numero di matricola; divulgare altre informazioni è a loro discrezione.

Art. 10 Qualora giunti ad un accordo circa armistizio, cessate il fuoco o trattato di pace, tutte le parti in causa sono tenute a rispettare i termini del suddetto accordo e dell’Art. 7.

Art. 10 bis Qualsiasi governo che infrangesse l’Art. 10 verrebbe attaccato immediatamente dall’Esercito Regionale Italiano.

Su iniziativa del Senatore Ulinia
Edited by Onalim, 3 Nov 2011, 20:59.
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LEGGE 02/2008 SUL CONFLITTO DI INTERESSI

Art.1: Un senatore, o uno e un solo rappresentante della nazione di appartenenza, può candidarsi e quindi aspirare a ricoprire una delle seguenti cariche alla volta: Cancelliere, Coordinatore UCR, Capo di Stato Maggiore ERI.

Modificato il 04/10/2009
Art.2: Qualora non si riescano a reperire candidati per concorrere ad una carica, spetta al Delegato Regionale scegliere un Senatore che ricopra il ruolo vacante.

Art. 2 bis: Il Delegato è tenuto a selezionare il miglior Senatore capace di svolgere il lavoro che gli venga assegnato. Nell'operare la sua scelta, il Delegato è tenuto, se può, a rispettare l'Art. 1 di questo testo, ma è autorizzato ad ignorarlo in mancanza di candidati idonei.

Abrogato il 04/10/2009
Art.3:Per l'UCR e la Cancelleria il Senato, tramite una votazione della durata di 72 ore, accetta o respinge la nomina. Se il Senato respinge ed entro 24 ore non ci sono nuovi candidati il Delegato nomina arbitrariamente un senatore diverso da quello bocciato.

Art.4: Per l'ERI il delegato nomina un senatore di fiducia che rimarrà in carica 1 mese invece di 2.
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LEGGE 01/2009 SULL' ISOLA DEL SENATO

Art.1
L'Isola del Senato è collocata al largo dell'Isola Maiori, al centro del Mare Nostrum.

Art.2
L'Isola del Senato è il cuore della politica regionale italiana ed ogni nazione ha il diritto/dovere alla rappresentanza in questo luogo nei limiti e nelle forme della costituzione.

Art.3
Sull'Isola impera la Costituzione della Regione Italia e le questioni giuridiche civili e penali vengono risolte dagli appositi tribunali che si basano sulla regola del precedente. In caso di assenza di precedenti di riferimento, fa fede la legislazione dello stato che detiene la carica di Delegato Regionale.

Art.4
L'Isola è sede del Senato Regionale rappresentato da tutte le nazioni italiane. Questo è il luogo dove i Capi di Stato, i Rappresentanti al Senato e i Ministri degli Esteri si incontrano per discutere, tralaltro, di politica estera, di accordi internazionali, di misure d'emergenza, di aggiunte, modifiche e abrogazioni alla Costituzione ed alle leggi regionali.

Art.5
L'Isola del Senato è sede inoltre delle più importanti organizzazioni regionali:
- sede dell'UCR
- sede dell'ASRI
- sede del CSM ERI
- sede della Cancelleria del Senato
- sede del Consiglio di Guerra
- sede degli uffici del Delegato Regionale
- sede della Corte di Giustizia
- sede del Ministero degli Esteri Italiano
- sede delle ambasciate straniere
- sede dell'Istituto Geografico Regionale
L'isola dell'ASRI, situata nel Canal Grande, è legata giurisdizionalmente e politicamente all'isola del Senato.

Art.6
Qualsiasi attacco armato al Senato equivale a dichiarazione di guerra a tutta la Regione.
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LEGGE 01/2011 SULLE SPESE E SULLE ENTRATE DEL SENATO

PARTE PRIMA - Amministrazione

Art. 1
I) Viene istituita la Commissione al Bilancio del Senato, che opera sotto la direzione della Cancelleria del Senato.
II) Lo scopo principale della Commissione è di gestire i finanziamenti delle istituzioni regionali prive di autonomia economica.
III) Lo scopo secondario della Commissione è di vigilare sul corretto impiego dei suddetti finanziamenti, denunciando eventuali inefficienze ed abusi.

Art. 2
Tutte le istituzioni regionali che non possiedano autonomia economica si impegnano a presentare alla Commissione, su base annua, le previsioni di spesa per l'anno seguente relative alle proprie attività.

Art. 3
I) Dopo aver raccolto tutti i dati necessari, la Commissione opera ogni anno una una previsione di bilancio per l'anno seguente, redigendo un documento che contempli tutte le voci di spesa previste per le istituzioni regionali a partecipazione coatta.
II) Stilato il bilancio, la Commissione stabilsce una percentuale che ciascuno Stato membro del Senato si impegna a versare dal proprio budget e che sia sufficiente a coprire tutte le uscite.
III) La Commissione si riserva la possibliltà di negare parte dei finanziamenti richiesti dalle istituzioni regionali e di contrarre debito presso istituti privati con sede nei Paesi membri del Senato.
IV) I finanziamenti per le istituzioni a partecipazione facoltativa sono recuperati unicamente dai Paesi che vi aderiscono, con metodo analogo.

Art. 4
Le Amministrazioni Fiduciarie non sono tenute a finanziare l'Assemblea del Senato, ma unicamente le organizzazioni di cui fanno parte a tutti gli effetti.

Art. 5
I) I finanziamenti delle istituzioni regionali sono depositati presso la Banca Centrale dell'ultimo Paese membro del Senato che abbia ricoperto la carica di Delegato Regionale per un A.i. consecutivo.
II) Qualora risultasse impossibile reperire un istituto che soddisfacesse i requisiti di cui al precedente comma primo, la Commissione di Bilancio potrà decidere in autonomia dove depositare i finanziamenti.

PARTE SECONDA - Voci di spesa

Art. 6
Le voci di spesa obbligatorie per i Paesi membri e facoltative per le Amministrazioni Fiduciarie riguardano:
I) Il mantenimento delle Assemblee del Senato, cioè Camera del Senato, Camera Caritatis e Consiglio di Guerra;
II) Il mantenimento della Corte di Giustizia;
III) Il mantenimento della Cancelleria del Senato;
IV) Il mantenimento della Cittadella delle Nazioni;
V) Il mantenimento dell'Isola del Senato.

Art. 7
Le voci di spesa obbligatorie per i Paesi membri e per le Amministrazioni Fiduciarie riguardano:
I) Il mantenimento dell'Unità di Crisi Regionale;
II) Il mantenimento dell'Istituto Geografico Regionale Italiano;
III) Il mantenimento del Ministero degli Esteri Italiano.

Art. 8
Le voci di spesa facoltative per i Paesi membri e per le Amministrazioni Fiduciarie riguardano:
I) Il mantenimento dell'Esercito Regionale Italiano;
II) Il mantenimento del Corpo di Polizia Regionale.
Edited by WolfensBorg, 26 Jan 2011, 23:03.
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WolfensBorg
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LEGGE 02/2011 AMMINISTRAZIONI FIDUCIARIE

PREFAZIONE

La legge abroga e sostituisce la Legge 07/2007 abrogata il 16/2/2011

TITOLO I - FORMAZIONE E COMPITI DELLA AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA

Art. 1
I) Qualora in un territorio cessi di esistere lo Stato, vi sarà insediata dal Senato un'amministrazione fiduciaria se lo Stato scomparso abbia i seguenti prerequisiti:

a) Abbia posseduto lo status di Senatore.
b) Abbia partecipato alla vita senatoria con un numero non inferiore ai 100 post.
c) Abbia la sezione "atlante" rispettosa dei criteri normativi a riguardo in modo tale da avere un bagaglio informativo di base utile all'amministratore fiduciario.

II) Nel caso lo stato scomparso non abbia i suddetti requisiti, l'affidare o meno l'amministrazione sarà a discrezione del coordinatore UCR.

Art. 2
Qualora il Delegato o almeno tre Senatori dissentano ufficialmente entro 15 Giorni Italiani dalla scelta dello stato amministrante o della scelta di non affidare ad alcuno stato un'amministrazione da parte dell'Unita di Crisi Regionale, la scelta sarà sottoposta a voto senatoriale. Se il Senato non approva, l'Unità di Crisi Regionale è tenuta a presentare una nuova proposta.

Art. 3
Quest'amministrazione fiduciaria sarà affidata ad un altro Stato della Regione il cui rappresentante abbia lo status di Senatore.

I) La scelta dello Stato amministrante spetterà all'Unità di Crisi Regionale che deve tenere conto della vicinanza geografica e dei rapporti storici, sociali e culturali.

Art. 4
E' Compito dell'Amministratore Fiduciario

I) Occuparsi di garantire la difesa e la sicurezza del territorio nonché farsi carico delle relazioni estere.
II) Assicurarsi che l'autonomia in politica interna del territorio amministrato sia salvaguardata attraverso la formazione di un governo locale che si occupi degli affari interni.

TITOLO II - TERMINI DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA

Art. 5
In caso di gravi inadempienze o violazioni da parte dello Stato amministratore, l'Unità di Crisi Regionale può ritirare il mandato di amministrazione fiduciaria e riassegnarlo ad un altro Stato, sempre secondo l'articolo 1, comma I e comma II della presente legge.

Art. 6
L'amministrazione fiduciaria avrà termine

I) qualora nel territorio amministrato il governo locale venga riconosciuto dal Senato come indipendente e legittimo e presenti un proprio rappresentante presso il Senato.
II) dopo 4 anni e 4 mesi italiani (52 settimane reali, 1 anno)

TITOLO III - TRANSIZIONE DEI POTERI

Art. 7
Allo scadere dei 4 anni e 4 mesi verrà nominata una commissione senatoriale indipendente che valuterà l'esito dell'amministratore e le riforme attuate per il ritorno alla vita democratica ed indipendente dello stato amministrato, come da articolo 4, comma II della presente legge.

Art. 8

I) La Commissione Senatoriale sarà:

a) nominata dal Senato Italiano su proposta del Cancelliere
b) sarà composta da 3 Senatori volontari, fatto salvo il senatore Amministratore Fiduciario, di cui uno sarà nominato Presidente.

II) La Commissione Senatoriale dovrà produrre un documento di sintesi entro 2 mesi italiani (2 settimane reali) e relazionato al Senato in una seduta apposita

a) Se la Commissione Senatoriale darà parere positivo alla sua Ispezione, l'Amministrazione Fiduciaria avrà termine e il territorio in questione ritornerà ad essere un lotto libero e disponibile per l'eventuale nascita di un governo forte e internazionalmente riconosciuto (senatore); tale stato così ricostruito sarà inserito nella cartografia regionale con un nuovo numero, mantenendo comunque il vecchio nome acquisito durante gli anni.
b) Se la Commissione Senatoriale darà esito negativo alla sua Ispezione, si daranno ulteriori 6 mesi italiani di tempo (ovvero 6 settimane, 1 mese e mezzo reale) all'Amministratore Fiduciario per portare a termine le eventuali riforme che la Commissione ha rilevato nella sua ispezione. Finito il termine dei 6 mesi italiani si ripeterà l'ispezione
c) Se alla nuova ispezione la Commissione Senatoriale darà di nuovo esito negativo, l'Amministratore fiduciario verrà sollevato dall'incarico come da applicazione dell'articolo 5 della presente legge e il territorio ritornerà sotto giurisdizione dell'UCR che riporrà l'incarico al Presidente della Commissione, se non in contrasto con il comma I dell'articolo 3.
d) La nuova Amministrazione Fiduciaria avrà tempo comunque altri 6 mesi italiani (ovvero 6 settimane, 1 mese e mezzo reale) per portare a termine la transizione

Art. 9
I) La transizione dei poteri dall'amministrazione fiduciaria al nuovo Stato indipendente dovrà avvenire dei termini di 2 Mesi Italiani. Tutti i cittadini dello Stato amministrante presenti nel territorio amministrato avranno diritto di optare in questo periodo di tempo per la cittadinanza del nuovo Stato indipendente e viceversa.

II) La pagina dell'Atlante del nuovo Stato indipendente dovrà segnalare, alla voce "Amministrazione Fiduciaria" (rif. art. 2 L. 2/2006), la precedente condizione del Paese, riportando, se necessario, un collegamento alla vecchia pagina utilizzata.

NORME TRANSITORIE

I 4 anni e 4 mesi presenti all'articolo 6 della legge così modificata non si intendono retroattivi e partano dalla promulgazione della modifica
Edited by Firstaria, 8 Aug 2011, 19:43.
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LEGGE 03/2011 SULLE AMBASCIATE
Legge varata il 28/7/2011

Titolo Primo: Sul riconoscimento e sulla fondazione delle Ambasciate

Art.1 La regione ITALIA riconosce come ambasciate ufficiali quelle segnalate nella sua pagina regionale ufficiale.

Art.2 Qualora una richiesta di apertura di Ambasciata fosse inoltrata alla Regione Italia, la richiesta passa al Senato che tramite votazione ordinaria accetta o rifiuta l'ambasciata

Art.3 Ad ogni ambasciata regionale accettata dal Senato seguirà l'apertura di un ambasciata nell'apposita sezione del senato, la quale sarà nominata come la regione che abiterà tale struttura. Non sono permesse aggiunte di ogni altro genere, per permettere un facile riconoscimento dell'ambasciata all'ambasciatore estero.

Titolo Secondo: Sulla revoca e sulla chiusura delle Ambasciate

Art. 4 La chiusura di un ambasciata può essere proposta secondo le usanze tipiche delle proposte di legge, e come tale sarà votata dal Senato.

Art. 4 bis Se la votazione avesse esito positivo, il Ministro degli Esteri è tenuto ad informare la regione estera della decisione del senato, il Delegato è tenuto a chiudere l'ambasciata, e la sezione apposita sarà rimossa dal senato. Tutte le discussioni all'interno della sezione dovranno essere conservate in una sezione apposita nella zona delle ambasciate.

Art. 5 L'ambasciata di una regione che scompaia dalle mappe senza motivi validi per la durata di 1 M.i. (7 giorni reali) senza interruzioni può essere chiusa dal Delegato regionale senza il bisogno di seguire l'iter descritto nell'Art. 3.

Art. 6 In caso di invasione da parte di una regione con cui si condivide un'ambasciata, quest'ambasciata viene chiusa all'istante informando il Senato senza alcuna votazione.
Edited by Firstaria, 29 Sep 2011, 10:30.
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