Il Senato è qui riunito per approvare o bocciare la proposta di modifica all'Art. 4 della legge 5/2006 sull'Esercito Regionale Italiano da parte dell'Alluria
La legge attuale
- Quote:
-
Alle elezioni potrà correre un singolo rappresentante per ciascuno dei Paesi membri dell'ERI aventi accesso al Consiglio di Guerra, selezionato internalmente dai singoli governi. Le elezioni dovranno aderire al seguente iter: I) Presentazione dei candidati (aperta per 3 giorni); II) Elezione: voto a maggioranza semplice di 2 giorni di durata. Inoltre: - Il mandato del CSM è di 2 mesi; - E' vietato che rappresentanti di una stessa nazionalità partecipino a due elezioni consecutive; - Il CSM può essere sfiduciato dal Senato tramite un'ordinaria votazione a maggioranza semplice (rif. Art. 6, 8 Costituzione); - In caso di sfiducia o dimissioni del CSM, la carica verrà ricoperta ad interim, fino al completamento di nuove elezioni, dal Coordinatore Capo dell'Unità di Crisi Regionale.
La proposta
- Quote:
-
Art. 4 - Burocrazia I) Alle elezioni per il ruolo di Capo di Stato Maggiore dell'Esercito Regionale Italiano può correre al più un singolo rappresentante per Paese membro dell'ERI e del Consiglio di Guerra, selezionato internamente da ciascun governo. II) Le elezioni devono aderire al seguente iter: - Presentazione dei candidati (aperta per 3 giorni); - Elezione: voto a maggioranza semplice di 3 giorni di durata (viene eletto il candidato che ha collezionato più preferenze al termine della votazione). II bis) Nel caso in cui una sola persona concorra alla carica, la fase elettorale viene saltata perché automaticamente vinta e l'elezione per acclamazione è confermata dal Cancelliere al termine della presentazione dei candidati. III) Il mandato del CSM è di 2 mesi, al termine dei quali viene avviato un nuovo procedimento elettorale. IV) Il Paese di cittadinanza del CSM uscente non può candidare un proprio rappresentante alle elezioni immediatamente successive. V) Il CSM può essere sfiduciato dal Senato tramite un'ordinaria votazione a maggioranza semplice (rif. Art. 6, 8 Costituzione). VI) Il CSM può rassegnare al Senato le proprie dimissioni in qualsiasi momento. VII) In caso di sfiducia o dimissioni del CSM, viene avviato un nuovo procedimento elettorale, durante il quale la carica viene ricoperta ad interim dal Coordinatore Capo dell'Unità di Crisi Regionale, fino all'individuazione di un successore.
La votazione si concluderà tra 120 ore, il 26 maggio alle ore 14:35
|